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Dlgs. 81/2008 - Aggiornamento Dlgs. 3 Agosto 2009, n. 106 - Art. 28 - comma 1bis

La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni.

 

Le linee guida di riferimento sono contenute nelle indicazioni della Commissione consultiva istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deliberate in data 17 novembre 2010.

Dalle indicazioni metodologiche abbiamo dedotto il diagramma di flusso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

logo pdfDiagramma di flusso

 

Intervento presso micro e piccole imprese

Per le organizzazioni di minori dimensioni ed in particolare per le PMI fino a 50 dipendenti, la prima fase di intervento (valutazione preliminare) è costituita da un’indagine oggettiva riferita a:

- Dati statistici su turn-over, infortuni, assenze per malattia

- Eventi quali segnalazioni del medico competente, lamentele dei lavoratori, sanzioni disciplinari

- Contenuto del lavoro eseguito (carichi ed orari di lavoro)

- Analisi del contesto lavorativo.

La ricognizione è facilitata dalla disponibilità di un foglio di calcolo, redatto su Microsoft Excel, che consente di raccogliere le informazioni necessarie ed avere contestualmente una prima risposta dai grafici di corredo.

 

Del risultato dovrà essere dato conto nel documento di valutazione e dovrà essere fissato un piano di monitoraggio per l’aggiornamento periodico. L’operazione si effettua allegando il nostro report sullo stress lavoro correlato al DVR esistente.

Qualora dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio tali da richiedere azioni correttive, la valutazione si conclude con tale attività.

 

Per rispondere agli obblighi temporali, la modalità è la seguente:

- Richiesta del nostro intervento entro il 31 dicembre 2010

logo pdfModulo richiesta

- Invio al richiedente della modulistica sulla quale raccogliere le informazioni necessarie per la valutazione preliminare; la spedizione è eseguita con casella PEC - posta elettronica certificata - se il richiedente vuole la data certa in modo da poter dimostrare che le attività sono state programmate entro il 31 dicembre 2010 (per le aziende sprovviste di PEC - obbligo di legge a partire dal 28.11.2011 -  forniamo gratuitamente un casella PEC per tutto l’anno 2011).

 

Costo dell’intervento

Per la prima fase il costo è il seguente:

- micro imprese, studi professionali, altre organizzazioni fino a 10 dipendenti:

Euro 250,00+Iva

- piccole imprese, studi professionali, altre organizzazioni da 11 a 50 dipendenti:

Euro 450,00+Iva

Qualora sia richiesto l’intervento presso la sede (operiamo in Toscana) l’importo verrà concordato su preventivo.

 

Laddove dalla valutazione preliminare emergano elementi di rischio significativo, la norma prevede l’adozione di misure correttive e l’eventuale passaggio alla seconda fase (valutazione approfondita).

Per tali attività, se necessarie, sarà redatto il preventivo personalizzato.

 

 

Intervento presso PMI ed organizzazioni con più di 50 dipendenti

Per l'azienda o l'organizzazione che voglia essere assistita per la corretta applicazione della normativa, occorre richiedere il preventivo con l’apposito modulo di rapida compilazione.

logo pdfModulo per richiesta preventivo

 

 

 

 

 

 

31 dicembre 2010

Programmazione temporale

attività di valutazione

 

organizzazione_processi

riunioni_partecipazione_decisioni

lavoro_industria

Team_PMI

donna_affari

gruppo_valori; team; squadra; clima_aziendale

logotss

 

 

Brochure generale 

 

Aggiornamento Dicembre 2010